167-18 – esami di stato 2018-19 – domanda di partecipazione come commissario

167-18 – esami di stato 2018-19 – domanda di partecipazione come commissario

Decreto 5222-19

Allegati

 

Cesena, 28 marzo 2019

A tutti i docenti

Circolare 167-2018

 

Oggetto: esami di stato 2018-19 – composizione commissioni e domanda per commissari esterni

 

Premesso che con D.M. ministeriale sono state individuate le materie oggetto della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nonché le materie affidate ai commissari esterni, con la presente circolare, riferita al Decreto MIUR 5222/19 del 26/3/19 che qui si allega, si forniscono precisazioni, indicazioni, istruzioni e chiarimenti sui seguenti profili della delicata materia.

Si riportano le principali disposizioni relative agli esami in questione, rinviando al decreto per tutti i dettagli ulteriori:

Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre.

In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.

 

NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI ESAME DI STATO

Disposizioni generali

Obbligo di espletamento dell’incarico

L’art. 1, co. 4, del d.m. n. 183 del 2019 prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di  esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.

Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

I docenti nominati componenti delle commissioni dell’esame di Stato sono esonerati dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado solo se vi sia sovrapposizione temporale di attività, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

I docenti degli istituti professionali nominati componenti delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono esonerati dalla partecipazione, in qualità di componenti, agli esami di qualifica IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, solo nell’ipotesi di sovrapposizione temporale degli incarichi.

Le istanze di nomina in qualità di componenti le commissioni di esame sono presentate attraverso il modello ES-l. Si precisa che la presentazione dell’istanza di inclusione nell’elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall’istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-I debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione alla procedimento di nomina.

 

I presidenti delle commissioni e i commissari esterni vengono scelti nell’ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4 e 7 del Decreto MIUR 183/19.

Personale scolastico in servizio o a riposo

Scheda di partecipazione Modello ES-1

Modalità di presentazione Le istanze degli aspiranti alla nomina in qualità di componenti le commissioni dell’esame di Stato sono trasmesse, tramite il modello ES-l, esclusivamente on fine nel portale POLIS.

AI personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentito di trasmettere il modello ES-l cartaceo all’ambito territoriale provinciale della provincia di residenza.

Tempistica La trasmissione telematica o la consegna cartacea (solo nei casi sopra previsti) dei Modelli ES-1 dovrà avvenire a partire dal 27 marzo fino al giorno 12 aprile 2019.

Avvertenze Si raccomanda un’attenta lettura delle istruzioni relative alla compilazione del modello ES-1 e della relativa guida on line, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze e dei titoli richiesti, all’indicazione, nei casi previsti, del codice della materia, nonché all’indicazione dell’elenco completo delle sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e degli ultimi due anni. Ciò anche al fine di evitare errori od omissioni e prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso. Il personale collocato a riposo, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina.

ELENCO PRESIDENTI DI COMMISSIONE (NOVITA’)

Ai sensi dell’art. 16, co. 5, del d.lgs. n. 62 del 2017, e dell’art. 3 del d.m. n. 183 del 2019, presso l’Ufficio

scolastico regionale è istituito l’elenco dei presidenti di commissione dell’esame di Stato conclusivo del

secondo ciclo di istruzione.

Sono tenuti a presentare istanza di inserimento nell’ elenco regionale (della regione di servizio) i dirigenti

scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti di

istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i

dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

Possono presentare istanza di inserimento nell’elenco regionale (della regione di servizio o, con

riferimento al personale collocato a riposo, della regione di residenza) :

  1. a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
  2. b) i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell’ istruzione secondaria di secondo grado statale, con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

  1. c) i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da

non più di tre anni;

  1. d) i dirigenti scolastici di istituti statali d’istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre

anni;

  1. e) i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre

anni.

Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di inserimento nell’elenco dei presidenti di

commissione, purché rientrino in una delle categorie elencate nel presente paragrafo:

I)i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a

tempo parziale;

2) i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;

3) i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado;

4)i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui

all’art. 33 della I. n. 104 del 1992 e s.m.i.;

5)i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con

contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Le istanze di inclusione nell’elenco re~ionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli

aspiranti tramite l’allegato modello ES-E, attraverso l’apposita funzione disponibile sul portale POLIS,

secondo la tempistica riportata nell’allegato 5 alla presente circolare. Il sistema trasmette agli interessati

notifica dell’avvenuta presentazione dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica registrato su POLIS e,

in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema. Immediatamente dopo, gli aspiranti alla

nomina in qualità di presidente possono provvedere alla compilazione della relativa istanza di nomina

(modello ES-l).

Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di verifica dei modelli ES-I, i dirigenti, con riferimento alle

istanze di propria competenza, riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una

parte delle informazioni del modello ES-l, provvedono agli adempimenti consequenziali. Pertanto,

qualora le modifiche poste in essere sul modello ES-I abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo

aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.

A seguito delle predette operazioni di verifica, gli elenchi regionali dei presidenti sono elaborati dal

sistema informativo e trasmessi ai competenti Uffici scolastici regionali, che provvedono alla

pubblicazione degli stessi.

3.c. Obblighi e facoltà del personale scolastico

3.c.a. Personale che ha l’obbligo di presentare la scheda di partecipazione come

presidente (Modello ES-1)

Sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come presidente:

  1. i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

3.c.b. Personale che ha facoltà di presentare la scheda di partecipazione come

presidente (Modello ES-1)

Hanno facoltà di presentare la scheda di partecipazione come presidenti:

  1. i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali del primo ciclo;
  2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato d’istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
  3. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
  4. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
  5. i docenti in servizio di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale

o specialistica o magistrale;

  1. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione

secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

  1. i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
  2. dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni
  3. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Si evidenzia che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione attraverso l’inoltro del modello ES-l, purché rientrino in una delle categorie elencate nel presente paragrafo:

  1. a) ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;
  2. b) i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
  3. c) i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non

possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti, i docenti di sostegno che hanno seguito

durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto

deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;

d)i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui

all’art. 33 della I. n. 104 del 1992 e s.m.i.;

e)i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con

contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina

in qualità di presidente dall’articolo 4 del d.m. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo

prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi

scolastici.

3.c.c. Personale che ha l’obbligo di presentare la scheda di partecipazione come

commissario esterno (Modello ES-1)

Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

  1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza e i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell’offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;

– che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;

  1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (ivi compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza), in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni

nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;

– che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge

  1. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

 

3.c.d. Personale che ha facoltà di presentare la scheda di partecipazione

commissario esterno (Modello ES-1)

Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere d) ed e), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare

istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

  1. i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da

non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità

all’insegnamento di cui alla I. n. 124 del 1999;

  1. i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto

di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività

didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o

idoneità all’insegnamento di cui alla I. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso

afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di

secondo grado.

Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il

modello ES-l, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c e 3.c.d.:

  1. a) ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione

secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti

sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai

medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e

lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini

dello svolgimento della funzione di commissario esterno;

  1. b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
  2. c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola

secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per

commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con

disabilità, che partecipano all’esame di Stato;

  1. d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della I. n.

104 del 1992;

e)i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

Si evidenzia che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario esterno, può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione,

purché in possesso dei prescritti requisiti.

 

Condizioni ostative alla nomina

Ai sensi dell’art. 14 del d.m. n. 183 del 2019, sono condizioni personali ostative all’incarico di presidente

e di commissario:

a)avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente

iniziata l’azione penale;

b)avere in corso procedimenti disciplinari;

c)essere incorsi, nell’ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;

  1. d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in

data posteriore a quella di inizio degli esami;

  1. e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali

di lavoro;

  1. f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 151 del

200 l, e successive modifiche e integrazioni;

  1. g) essere in aspettativa o distacco sindacale.

E’ altresì preclusa la possibilità di presentare istanza di nomina in qualità di presidente o commissario

esterno a:

– docenti designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico;

– docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti

paritari;

– personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell’esame di Stato,

qualora quest’ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame

di Stato;

– personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30

aprile 2019;

– personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.

 

Personale da esonerare

I dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti Direttori generali o dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall’incarico.

Personale non utilizzato

Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2019, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

2.d.d. Procedure di nomina dei commissari esterni

Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola

nella quale si presta servizio (salvo quanto previsto dall’art. 13, co. 2. del d.m. n. 183 del 2019) e i

comuni della provincia di servizio o di residenza, purché compresa nella regione di servizio e, per il

personale non in servizio, nella sola provincia di residenza. Si precisa che non possono essere richieste

sedi al di fuori dell’ambito provinciale.

Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina

in qualità di presidente, si procede alla nomina d’ufficio dei dirigenti scolastici di cui sopra nell’ambito

del comune, e, poi, della provincia. L’assegnazione d’ufficio viene effettuata tenendo conto

dell’eventuale opzione di gradimento tra comune di servizio o di residenza, nell’ordine indicato nella

tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della

provincia. In assenza dell’opzione, si procede a partire dal comune di servizio.

3.d.e Criteri comuni di nomina dei presidenti e dei commissari esterni

3.de.a Nomine residuali in ambito regionale di tutte le categorie – Province con non più di 4 distretti

Ai sensi dell’art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, solo per le province con non più di quattro distretti,

esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti sia comunale che provinciale, qualora non sia possibile – in

base alle disposizioni sopraindicate – nominare i presidenti e i commissari esterni di tutte le commissioni

di esame, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’esame di Stato, si procede alla nomina d’ufficio

dei componenti le commissioni nello stesso ambito distrettuale di servizio, in deroga alle preclusioni

dell’ambito distrettuale. Si opera comunque nel rispetto di tutte le altre preclusioni di cui al d.m. n. 183

del 2019, di seguito specificate:

-divieto di nomina nelle commissioni di esame presenti nella scuola di servizio (anche con riferimento

alla scuola di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le

scuole aggregate, le sezioni associate;

-divieto di nomina nelle scuole ove si sia prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso;

– divieto di nomina nelle scuole ove si sia svolto per due volte consecutive, nei due anni precedenti,

l’incarico di presidente o commissario esterno.

Da ultimo, come ipotesi residuale, nel caso di impossibilità di formare le commissioni, il dirigente

preposto all’Ufficio scolastico regionale può nominare d’ufficio, anche al di fuori della provincia, in

ambito regionale, a partire dalla provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita e in base

alle tabelle di viciniorietà tra comuni e distretti della stessa provincia e di province della stessa regione,

tenendo comunque conto delle minori distanze di percorrenza.

 

I provvedimenti di nomina sono notificati ai soli aspiranti nominati che sono tenuti ad utilizzare il

modello ES-I nel portale POLIS e alla relativa scuola di servizio direttamente dal sistema informativo,

con l’invio di un email alla casella di posta elettronica risultante dalla registrazione dell’ aspirante al

portale POLIS. L’email rimanda l’aspirante nominato alla consultazione e alla stampa del provvedimento

di nomina definitiva presente all’interno del portale POLIS.

 

Impedimento e sostituzioni

Impedimento ad espletare l’incarico

L’impedimento a espletare l’incarico da parte dei presidenti deve essere comunicato immediatamente

all’Ufficio scolastico regionale competente, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai

motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa immediata sostituzione.

L’impedimento a espletare l’incarico da parte dei commissari interni deve essere comunicato

immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai

motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione.

L’impedimento a espletare l’incarico da parte dei commissari esterni deve essere comunicato

immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai

motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e al competente dirigente preposto all’Ufficio scolastico

regionale, il quale ne dispone l’immediata sostituzione.

La documentazione comprovante i motivi dell’impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e

dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente

scolastico, entro tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento stesso.

Sostituzioni dei componenti delle commissioni di esame

Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti le commissioni, si fa rinvio all’art. 15 del d.m. n. 183

del 2019 e alle disposizioni dell’o.m. n. 205 del 2019.

 

Si allegano:

  1. Modello per la presentazione dell’istanza di inserimento nell’elenco regionale dei presidenti (modello ES-E)
  2. Modello per la presentazione dell’istanza di nomina in qualità di presidente e/o commissario, con istruzioni per la

compilazione (modello ES-l);

  1. Tabella recante l’indicazione dei termini degli adempimenti amministrativi e tecnici;
  2. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina in qualità di presidente;
  3. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina in qualità di commissario;
  4. Elenco delle classi di concorso da indicare sul modello ES-1

 

Si richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere nella scheda indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni, nonché degli Uffici Scolastici periferici e dei dirigenti scolastici in ordine al mancato o inidoneo controllo sulla esattezza e correttezza dei dati indicati dai dirigenti scolastici, dai docenti e dal personale in quiescenza.

 

 

Il Dirigente Scolastico

Prof. Francesco Postiglione