8-18 – autorizzazione per libera professione e incarichi esterni
Cesena, 7 settembre 2018
Circolare 8-2018
Ai docenti e al personale ATA
Pc: alla DSGA
p.c. Alla sig.ra Grazia Silvestri – ufficio personale
OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento della libera professione per l’a.s. 2017/18. Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell’Istituto da partedi soggetti esterni pubblici e privati (Art. 508 del D.Lgs. 297/94, Art. 53 del D.Lgs. 165/01 novellato dalla Legge 190/2012).
Con la presente si dà informativa sulle previsioni legislative che regolano la concessione di autorizzazioni a incarichi ed esercizio di libere professioni:
L’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 10/01/1957, n. 3 (Incompatibilità con: Commercio, industria, né dipendenze da privati né cariche in società costituite a fini di lucro, salvo che società cooperative, cumulo di impieghi pubblici, sono previste alcune deroghe, vedi comma 1: la più importante delle quali riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale).
Lo stesso articolo al comma 7 prevede che gli incarichi retribuiti conferiti ai pubblici dipendenti devono essere previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza. Tali incarichi sono quelli, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Ai sensi del comma 6 sono esclusi i compensi derivanti:
- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione “nonché di docenza e di ricerca scientifica” (in base alla modifica effettuata dalla Legge 125 del 30/10/2013).
Le condizioni per cui possono essere autorizzati incarichi retribuiti sono le seguenti:
– la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
– il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
– la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.
Inoltre, per il personale docente in particolare, l’art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/94 prevede che non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Il successivo comma 15 consente al personale docente, previa autorizzazione del DS, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
Pertanto si forniscono di seguito le istruzioni per richiedere:
1) Autorizzazione a svolgere la libera professione.
Per i docenti: è possibile presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione. Si ricorda che tale esercizio non deve creare pregiudizio alla funzione docente e deve essere compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio. La richiesta va presentata all’ufficio segreteria personale mediante allegato 1.
2) Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell’Istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati.
La legge 190/2012, ha modificato l’art. 53 del d.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici. La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica, entro 15 giorni dalla data di conferimento dell’incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi.
Si richiama la sanzione per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, ai sensi dei commi 8 e 9, art. 53 del D.Lgs. 165/01: “Le pubbliche amministrazioni, […] gli enti pubblici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si passerà all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze“.
Pertanto:
Per il personale ATA, interessato ad accettare incarichi da altre amministrazioni
- si chiede di accertarsi che l’ente che intende conferirgli l’incarico abbia richiesto l’autorizzazione al Dirigente Scolastico (assolutamente prima di iniziare l’incarico) e accertarsi prima di iniziare eventuali attività che la stessa sia stata autorizzata;
- Si prega di far compilare all’ente conferente l’incarico il modello “Allegato 2” in calce alla presente, indipendentemente dai modelli forniti dall’ente. Le voci dell’allegato 2 infatti devono essere compilate tutte con cura, come previsto dalla normativa
Per il personale docente:
- se l’incarico prevede compensi ai sensi delle lettere a,b,c,d,e,f,f-bis prima citate, non è necessaria alcuna richiesta di autorizzazione;
- se trattasi di incarico di altra natura, valgono le condizioni poste per il personale ATA
3) Per tutti i casi di part-time vale il comma 57 e ss della legge 662/96:
“L’amministrazione, entro 60 giorni, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l’attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa, può, con provvedimento motivato, differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica. Il dipendente e’ tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale presta servizio, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività’ lavorativa”
4) Esonero, aspettative o part-time per dottorati di ricerca
In base a recente normativa del MIUR, la concessione di esoneri, aspettative o part-time per dottorati di ricerca non può essere emanata dal sottoscritto prima di avvenuta indagine da parte di specifica commissione preposta dal MIUR. Pertanto, dietro richiesta di esonero per dottorato, il sottoscritto informerà la commissione MIUR e attenderà l’esito dell’indagine prima di rilasciare la sua autorizzazione.
il DS